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Akula_Class

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Risposte pubblicato da Akula_Class

  1. splendido modello! tra l'altro fu una grande nave...toglimi una curiosità lo scafo lo hai costruito con del plasticard? io non ho mai utilizzato quel materiale, com'è rispetto al legno? e il fasciame, come avviene cla posa? come con il legno raschiando l'angolo di quartabuono e rastrematura? grazie per le delucidazioni...io sto finendo la mia ariziona della trumpeter ma sto meditando di fare un modello autocostruito come ai vecchi tempi dell'incrociatore trento. Per questo motivo mi stavo interessando ad un materiale meno "polveroso" del legno....

    ciao e grazie in anticipo per le dritte!!

  2. Purtroppo i testimoni non furono molti ed anche questa fu una circostanza assai strana...La presenza di quella strana nebbia è stato ricondotto ad un fenomeno metereologico...soluzione questa, a mio parere abbastanza dubbia. Io ho studiato il processo e secondo me c'è qualche cosa che non torna...cmq sono interessato alla Vostra opinione di marinai ed esperti marittimi in quanto in questa vicenda chi pià di Voi può capire eventuali errori umani.

    Saluti

  3. Certamente Chimera,

     

    ti mando più che volentieri tutto il materiale. Essendo tu stato un testimone oculare mi interesserebbe molto sapere la tua opinione in proposito. La magistratura ha dato una sua interpretazione circa alla nebbia che i testimoni asserivano di aver visto. A me non convence molto come tesi, bisognerebbe sentire il parere di voi esperti.

    Sono convinto che, se uniamo le forze, ognuno nelle rispettive competenze, riusciremo a farci un'idea più chiara di ciò che è successo. Occorre senz'altro evitare la dietrologia ma credo che la cosa più bella che possiamo offrire ai parenti delle povere vittime è far sapere che noi non dimentichiamo...

    Comunicami la tua mail che Ti invio il tutto

    Ciao ciao

  4. ciao a tutti,

     

    mi inserisco in questo vecchissimo post e, probabilmente, a nessuno interessa più la cosa...io, tempo fa, ho studiato il caso da un punto di vista giudiziario e ho gli atti del processo, compreso il decreto di archiviazione del 2010. Se interessano a qualcuno, potrei inviarveli.

    Saluti

  5. Io vi consiglio di leggere la biografia di Umberto Nobile. E' un libro che si intitola "la tenda rossa". Un libro stupendo, denso di emozioni e di pathos. E' interessante soprattutto il passo dove spiega le "incomprensioni" tra il nostro Umberto Nobile e Amundsen....bellissimo...da morir dal ridere....inoltre offre delle nozioni di aeronautica interessantissime....

  6. ah caspita interessantissimo!!! grazie alagi! quindi, se ho capito bene, la nave ammiraglia quando ingaggiava il nemico segnava sull'orologio l'angolo beta del bersaglio e cosi le altre unita della squadra navale potevano uniformarsi al tiro...giusto? Suppongo che il beta per le artiglierie navali sia uguale al beta per i siluri nei sommergibili.....ma l'orologio scompare negli dopo gli anni trenta? sai se è stato sostituito da un altro apparecchio?

    Cmq grazie tantissimo per la risposta, non la sapevo questa cosa....

  7. Volevo chiedere una piccola informazione....sto approntando le attrezzature di coperta e sto reperendo del materiale fotografico per vedere come e cosa modificare...ho notato che in cima alla torre prodiera, sotto la coffa di maestra c'è il quadrante di un orologio voi sapete per caso a che cosa serviva? Tra l'altro nelle foto segna sempre le dodici.....grazie in anticipo per le risposte!

  8. NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Grande Drakkar!!!! Grazie mi hai fatto un regalone! i miei 205!!! ci ho fatto 36 voli sui quei cosi!!! quanti ricordi.....io stavo nel canile, il posto del mitragliere....mi ricordo che poco dopo il mio congedo, avvenuto nel '94, ne è venuto giu uno...è morto nell'incidente il colonnello Sabatino Di Giorgio, uno dei miei comandanti quando ero sotto le armi...poverino...era un ottimo pilota...meno male che avevano appena sbarcato la squadra, poteva essere una strage...vi posto la notizia....

     

    http://archiviostorico.corriere.it/1996/ma...031210096.shtml

     

    quanti ricordi ragazzi...quanti ricordi....

  9. @ Lefa:

    Ma nel caso, quale giurisdizione risulta preminente, considerando l'esempio anche da parte svizzera?

     

    Nel diritto internazionale non vi è tecnicamente una giurisdizione "preminente". Ogni stato infatti è sovrano sul suo territorio quindi, qualora sussista la sua giurisdizione in base alle proprie norme di diritto interno, esso è libero di esercitare la propria giurisdizione. Ovviamente se l'indagato poi si trova all'estero, lo stato dovrà chiedere "il permesso" a questo stato di rimpatriarlo o di spedirlo in italia per il processo o per scontare la pena. Questo "permesso" si chiama estradizione. Vi sono stati dove l'estradizione non è prevista o è prevista solo in alcuni casi. In questi casi ripigliare il gaglioffo sarà difficile. Vi sarà certamente capitato di sentire nei film "scappare in un paese senza estradizione".

     

    Anche per il diritto italiano c'è un caso in cui l'estradizione non è mai concessa. E' il caso in cui un soggetto, che si trova sul suolo italiano, abbia compiuto nel proprio paese di appartenenza reati politici.

     

    Vi ricorderete inoltre certamente lo spinoso caso dell'Achille Lauro. Lì addirittura ci fu un atto definibile quale atto di guerra da parte degli stati uniti nel nostro paese perchè l'italia rifiutò l'estradizione in favore degli stati uniti di uno dei terroristi che uccisero sull'Achille Lauro un cittadino statunitense.

     

    Gli stati uniti inviarono la delta force per "rapire" i terroristi e portarlo negli stati uniti. Il tentativo falli e la delta force fu "catturata" dalle nostre forze armate.

     

    Grazie a questo episodio ci fu una dura crisi diplomatica tra italia e stati uniti. Noi la spuntammo grazie anche al fatto che, ai tempi, l'Italia, aveva una condotta in politica estera molto fiera ed autoritaria e, quindi, sul panorama internazionale, la nostra parola valeva parecchio. (non come adesso :s06: )

     

    Tornando al caso Svizzero, ipotizzando che vi sia una norma simile al nostro art. 6 c.p. anche nel c.p. svizzero, diciamo che l'italia aprirà un'indagine per omicidio e, se del caso, applicherà la custodia cautelare in carcere sussistendo il pericolo di fuga. La svizzera farà altrettanto e potrà chiedere l'estradizione all'italia. I due procedimenti, nel caso finissero entrambi in una sentenza di condanna ad es con pene differenti (es 4 anni in italia e 6 in svizzera), il reo sconterà la pena in italia e poi, al termine dei 4 anni, lo stato svizzero potra chiedere all'italia l'estradizione affinchè quest'ultimo sconti la restante pena in svizzera.

     

    Casi di questo genere succedono spesso per il traffico internazionale di droga. Vi posto un caso interessante, sulla giurisdizione e mandato di arresto europeo. Questa sentenza offre l'idea su come si procede in questi casi.

     

    Intestazione

     

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    SEZIONE SESTA PENALE

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente -

    Dott. LANZA Luigi - Consigliere -

    Dott. MILO Nicola - Consigliere -

    Dott. COLLA Giorgio - Consigliere -

    Dott. CONTI Giovanni - Consigliere -

    ha pronunciato la seguente:

    sentenza

    sul ricorso proposto da:

    N.U., n. a (OMISSIS);

    avverso la sentenza in data 13 marzo 2008 della Corte di appello di

    Napoli;

    Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;

    Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;

    Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

    Generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'accoglimento del

    ricorso con riferimento al secondo motivo;

    Udito per il ricorrente il difensore Avv. PECORARO Gennaro, che ha

    concluso per l'accoglimento del ricorso.

     

     

    (Torna su ) Fatto

    FATTO

    1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli disponeva la consegna all'autorità giudiziaria della Repubblica francese di N.U., nei cui confronti era stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grande istanza di Marsiglia in data 24 gennaio 2008 un mandato di arresto europeo (MAE) in relazione al provvedimento di applicazione della custodia in carcere emesso in pari data dal G.I. del medesimo Tribunale per i reati di importazione, trasporto, detenzione, offerta, cessione di sostanze stupefacenti nonchè di associazione per delinquere, commessi dall'anno 2006 sino al 24 gennaio 2008 in territorio francese nonchè in Colombia, Perù, Venezuela, Belgio, Olanda e Italia.

    La Corte di appello limitava la consegna al solo reato di partecipazione ad associazione per delinquere ritenendo che per le altre imputazioni, relativamente alle quali disponeva trasmettersi copia degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, sussistesse, in base al principio di territorialità, la giurisdizione italiana.

    A norma della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 1, lett. c), trattandosi di cittadino italiano, ed essendo il MAE fondato su un provvedimento cautelare, la Corte territoriale subordinava la consegna alla condizione che il N., dopo essere stato ascoltato, fosse rinviato in Italia per qui scontare la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente comminategli (recte, inflittegli) dall'autorità giudiziaria francese.

    2. Rilevava la Corte di appello che il MAE faceva riferimento a indagini, dettagliatamente illustrate, che indicavano il collegamento del N. con esponenti di un'associazione che organizzava traffici di sostanze stupefacenti dal Sud America all'Europa, con direttive che provenivano dalla Francia.

    Gli altri specifici reati ascritti al N., secondo la descrizione fattane nel MAE, dovevano invece ritenersi commessi sia pure in parte in Italia.

    3. Ricorre per cassazione il N., a mezzo del difensore avv. Gennaro Pecoraro, il quale deduce:

    3.1. Violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 1, lett. c), e comma 4, lett. a), posto che dal MAE non si evinceva quale fosse stata la concreta condotta ascrivibile al N., e in particolare il suo apporto alla vicenda culminata con il sequestro della droga, il grado di partecipazione al sodalizio e le fonti indiziarie relative.

    A fronte di tale carenza di elementi indiziari, la Corte di appello avrebbe dovuto sollecitare l'autorità francese a una integrazione della documentazione già inviata.

    3.2. Sussistenza della causa ostativa alla consegna di cui all'art. 18, comma 1, lett. p) della medesima legge, poichè, secondo la descrizione dei fatti contenuta nel MAE, parte almeno della condotta addebitata al N. era stata commessa in Italia, dove del resto egli si trovava in stato di detenzione all'epoca dei fatti, e dato che fra i luoghi di commissione dei reati veniva indicata anche l'Italia.

    Non ostava al riconoscimento della giurisdizione italiana il fatto che l'associazione sarebbe stata costituita e fosse operante a livello direttivo in Francia, poichè, anche ammettendo ciò, resta il fatto che, secondo la descrizione dei fatti, parte del carico di droga era destinato all'Italia e che comunque, ai fini dell'art. 6 c.p., conta il luogo dove le condotte dei correi si realizzano e non quello dove l'associazione è radicata.

    3.2. Violazione dell'art. 24 della medesima legge, dato che comunque la consegna avrebbe dovuto essere rinviata in relazione sia alla residua pena detentiva che il N. sta attualmente espiando proprio a seguito di una estradizione dalla Francia sia al procedimento penale iniziato in relazione ai fatti per i quali non è stata disposta la consegna.

    Al riguardo la Corte di appello avrebbe dovuto considerare prevalente l'esigenza di completare l'esecuzione della pena in Italia rispetto a quella connessa a un procedimento penale in Francia alle fasi iniziali, tanto più che ad esso si contrapponeva quello apertosi in Italia per fatti di analoga gravità.

    (Torna su ) Diritto

    DIRITTO

    1. Il secondo motivo di ricorso, che ha natura pregiudiziale rispetto agli altri, appare fondato.

    2. Appare indiscutibilmente dalle informazioni date dall'a.g.

    francese che la condotta del N. sarebbe stata realizzata esclusivamente in Italia, e precisamente a Napoli, dove egli, mentre si trovava agli arresti domiciliari, avrebbe tenuto i contatti con l'organizzatore del traffico di stupefacenti, L.D., operante nella zona di Marsiglia, e con l'intermediario in Venezuela, C.G., e ciò con riferimento a entrambe le operazioni di importazione di ingenti quantitativi di cocaina, in parte diretti in Italia, uno di kg. 320 e l'altro di kg. 176 provenienti dal Sud America, che vennero poi sequestrati il primo alla partenza in Colombia e il secondo all'arrivo ad Anversa; fatti sulla base dei quali è stata ravvisata anche l'imputazione di partecipazione ad associazione per delinquere a carico del N. per la quale la Corte di appello ha disposto la consegna.

    3. Ora, in base al principio di territorialità, come specificato dall'art. 6 c.p., comma 2, il reato si considera commesso nel territorio dello Stato (tra l'altro) quando la relativa condotta è ivi avvenuta in tutto o in parte.

    Giova al riguardo ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, sono integrate le condizioni previste dall'art. 6 c.p. anche quando un frammento della condotta criminosa si sia verificato nel territorio italiano (v. tra le altre Sez. 1, 12 maggio 2004, Selvaggi), pur se, isolatamente considerata, tale porzione di condotta sia di per sè inidonea a integrare gli elementi costitutivi di un reato tentato o consumato (Sez. 6, 6 maggio 2003, Viti), che invece sono apprezzabili collegando la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (Sez. 6, 24 novembre 1995, Sara).

    Con riferimento al reato associativo, il solo che qui rileva, una volta verificato che gli indizi a carico del N. consistono nei contatti da lui avuti con gli altri membri dell'associazione mentre egli si trovava in Italia, deve concludersi che la condotta che sarebbe stata da lui posta in essere si è realizzata nel territorio italiano, e va dunque affermata la giurisdizione italiana (v. Cass., sez. 6, 16 dicembre 1999, Pipicella), essendo irrilevante, a tal fine, il luogo dove il sodalizio aveva le sue strutture direttive od organizzative o quello nel quale operavano gli altri associati.

    Trova dunque applicazione nella specie il disposto della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p), in base al quale, in simili ipotesi, la consegna deve essere rifiutata.

    4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio; e conseguentemente deve essere disposta la revoca della misura cautelare in corso di esecuzione, con liberazione immediata del N. se non detenuto per altra causa.

    5. Poichè, in relazione alla condotta posta in essere dal N., secondo la documentazione offerta dall'autorità francese, sono profilabili estremi di reato (in particolare D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74), deve essere altresì disposto che copia della sentenza e degli atti sia trasmessa, per le iniziative che intenderà assumere, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, essendo allo stato degli atti localizzabile soltanto in tale luogo la realizzazione della condotta.

    6. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. e L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

    (Torna su ) P.Q.M.

    P.Q.M.

    Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè la consegna non può essere disposta, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. p).

    Dispone che copia della sentenza e degli atti venga trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per quanto di sua competenza.

    Revoca la misura cautelare in corso di esecuzione e ordina l'immediata liberazione di N.U. se non detenuto per altra causa.

    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. e L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

    Così deciso in Roma, il 22 aprile 2008.

    Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2008

     

     

    spero di esservi stato d'aiuto!

    saludossss!!

  10. rispondo qui brevemente. Sono un avvocato ma non sono un internazionalista.

     

    io non conosco il punto esatto dove è avvenuto il fatto e questo è essenziale perchè:

     

    se è avvenuto nella zona contigua, la giurisdizione indiana sussiste perchè avvenuto entro le acque territoriali. Considerate poi il già citato hot pursuit previsto dalla convenzione di montego Bay.

     

    Per il caso proproposto dall'amico Lefa.

     

    Occorre partire dall'art. 6 c.p. il quale dice:

     

    "Art. 6 Reati commessi nel territorio dello Stato

     

    Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato e’ punito secondo la

    legge italiana.

     

    Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione

    o l’omissione, che lo costituisce, e’ ivi avvenuta in tutto o in parte,

    ovvero si e’ verificato l’evento che e’ la conseguenza dell’azione od

    omissione."

     

    Quindi, nel caso proposto, il reato si considererebbe commesso sul territorio italiano in quanto l'azione è partita dall'italia. N.b. sempre per il citato art. 6 il reato si considerebbe italiano anche se il tizio fosse morto in italia.

     

    Io, per il caso dei marò, ho suggerito di ragionare in termini di locus commissi delicti perchè ho immaginato l'esistenza di una norma simile anche nel c.p. indiano...essendo il delitto commesso su di una nave indiana il resto vien da se....Se il peschereccio non si fosse trovato in acque territoriali indiane, per il diritto internazionale, il fermo della nave italiana sarebbe illecito.

     

    Ultima osservazione. Vi possono essere casi ( e sono frequentissimi) in cui il diritto di due stati differenti reclama a se la propria giursdizione in merito ad un unico caso. In termini tecnici si chiamano conflitti di giurisdizione. Per vedere a quale stato appartiene la girusdizione vi sono delle norme apposta, dette appunto norme di conflitto, che risolvono tali casi. Un esempio titpico per l'italia è la legge 218 del 1995 che appunto risolve i conflitti di giurisdizione con stati esteri in particolari materie.

     

    Tenete anche presente che non è sempre facile determinare il momento consumativo del reato perchè dipende dal tipo di reato. Vi sono infatti reati istantanei, ad esecuzione frazionata, ad esecuzione continuata, reati di evento ecc. ecc.

    Quindi in relazione al tipo di reato occorre ragionare in tema di giurisdizione.

     

    Spero di esservi stato d'aiuto!

     

    Buon vento a tutti!!!

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