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Ladro!


Visitatore Marco U-571

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Visitatore Marco U-571

Gentili comandanti, sono inc.... come una bestia!!! Parlo a proposito di quella gentilissima persona sospettata di aver messo in vendita il nostro Lilì Marlene su e-bay. L'ho acquistato.

E' LUI

Disposto a fornirlo a chiunque per provarne la veridicità. La sua e.mail si trova ancora nella mia casella sul web.

AAAAAAAARRRRGHHH!!!

 

Comunicato il fatto al consiglio direttivo. Saranno presi quanto prima provvedimenti.

Modificato da Marco U-571
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Visitatore Ellenico U-571

Che schifo!!!

Ma che gente esiste in questo mondo;mi verrebbe di dirgli:

Co@@@@@............Vas@@@@@@........ ed altre belle paroline che forse vi potrà suggerire all'orecchio Marco essendo Siculo come a me, ma ci sono delle signore nel forum a quanto so, quindi mi astengo.

 

PS: FATELO NERO. :s02:

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Mi fa piacere che si tratti di LM, vuol dire che tutti quelli che vi hanno messo mano, hanno davvero fatto un buon lavoro...

 

il fatto che mi avvilisce è il modico prezzo a cui è stato valutato... solo 5 euro? quasi una offesa...

 

ora se è un nostro membro ( e questo mi avvilirebbe molto!!!, spero proprio di no!) potremmo fargli scrivere SONO UN LADRO x volte, oppure presentarlo ai membri prima di congedarlo...

 

se è un visitatore... io ragazzi, lo lascerei proprio nella sua sciocca miseria sia economica che intellettuale... una persona così non penso meriti nessun tipo di interesse...

 

ebay va comunque informata...

 

la nostra rabbia, le nostre frustate virtuali... alla fine amareggiano più noi che lui...

 

fly37 Gruppo Torre di Babele...

 

 

ps almeno avesse chiesto 50 euro, 500, ma solo 5... che vergogna!.

Modificato da fly37
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Trovo veramente ingiusto che la gente si deva arrichire sulle spalle di chi a lavorato GRATIS per il nostro divertimento mettendo in vendita per una misera somma (che nemmeno li basta per pagare la Multa... e spero solo quello...) :s06:

 

Segnalatelo si a EBay e anche a Ubisoft :s05:

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basito

 

credevo fosse un suo lavoro, e per questo non avevo mai dato peso alle vostre dimostranze... perdonatemi.

 

sono sconcertato... ma sarà un arabo? :s04:

 

comunque personalmente mi defilo e lascio avoi le decisioni del caso, siate già abbastanza.

Ma pubblica le sue coordinate, così sappiamo chi è con precisione questo fetentone.

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Anzitutto informate eBay....così gia loro qualcosa fanno...poi sentite il Comando della nostra base e gli interessati così decidete!

 

lui(VOLUTAMENTE SCRITTO MINUSCOLO) NON MERITA NESSUNA PAROLA!Forse gli donerò 50 Centesimi cosi si compra qualcosa!

Modificato da U19 Gunther Prien
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Ho seguito la vicenda della persona in questione,immagino avrete comperato la traduzione da lui venduta in modo da fugare qualsiasi dubbio sulla propieta della stessa.

Non ricordo se in LM c'e un disclaimer o qualcosa del genere che informi che la traduzione e di propietà di betasom e che è vietata ogni copia integrale o modificata a scopo di lucro.............

Il fatto comunque va segnalato quantomeno a E-bay,e spero che il responsabile di un atto cosi meschino venga punito.

 

p.s. avete fatto troppo rumore...........bisogna procedere in navigazione silenziosa :s02:

 

Caronte

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Ho giusto un bel Worm,

che forse chiamerò LM, e che mi ha messo fuori uso per un poco.

Infetta tutti i files exe, è micidiale, nuovo, nel senso che è una mia

modifica di cose esistenti, non si leva manco se preghi (scrivo

da una postazione d'emergenza).

Sono disposto a mandarglene cinque ogni giorno per un anno.

Si può anche fare apparire una scritta colorata su schermo nero....

ma non saprei cosa fare apparire.........si accettano suggerimenti.

:s05: :s05: :s05: :s05: :s05:

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Ragazzi capisco la vostra indignazione, e vi confesso anche la mia che del progetto LM sono stato uno dei promotori oltre che autore...

 

ma perché farvi tanto sangue marcio?

perché tanta vendetta?

 

se c'è un modo per evitare che il commercio continui, applichiamolo...

se c'è un modo di far sapere e sputtanare di chi è il "ladro" rendiamolo pubblico...

io personalmente non perderei tempo con una pesona del genere che non vale mezzo soldo di cacio...

 

C'è già tanto odio in giro... per cose più profonde... non rovinatevi l'estate

 

fly37 del Gruppo Torre di Babele

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che schifezza!

 

 

non mi importa niente se sono 5 Euro o 50, il fatto che una persona si arricchisca anche di un solo centesimo senza aver fatto niente ma sfruttando il lavoro di altri appassionati è una cosa che mi dà il voltastomaco.

 

:s06: :s05:

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io personalmente non perderei tempo con una pesona del genere che non vale mezzo soldo di cacio...

 

 

io invece, avendo pure il c.te di flottiglia avvocato, valuterei una bella denuncia!

 

ci autotassiamo per pagare la parcella di scorpio ( :s04: :s02: ) e lo facciamo piangere quel pezzente!

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Sto notando che sono proprio completamente fuori dallo spirito che anima l'attuale Forum di Betasom...

 

Anche se il comportamento della disgraziata cretura che ha deciso di vendere LM mi lascia stupefatto e disgustato, concordo con le parole di Fly.

 

Spedire dei Virus alla casella email mi sembra eccessivo, così come pensare ad una reazione fisica. In quanto a procedere per vie legali la cosa mi pare abbastanza complicata, in quanto occorre trovare gli estremi per una denuncia. Il MOD è stato presentatoc ome liberamente scaricabile e bisogna capire secondo la legge dove consista la scorrettezza del comportamento del tapino. Lui potrebbe sempre giustificare la richiesta economica come la fornitura di un servizio quale il download e la scrittura su un supporto (CD).

 

In merito a questo occorrerebbe sentire il parere di qualche avvocato, e forse Skival potrebbe darci una visone più tecnica e dettagliata della normativa in questione.

 

L'unica cosa che possiamo fare con certezza è informare eBay della scorrettezza di un suo venditore, e starà poi alla serietà di ebay abbassarne il rating o prendere provvedimenti del caso.

 

Fatto questo io proporrei di considerare la questione chiusa e di goderci le meritate ferie estive che si stanno approssimando.

 

Ma da questa vicenda, che alla fine non ci ha arrecato un danno quantificabile, possiamo trarre un insegnamento che ci aiuterà ad essere più accorti nel futuro per tutelare i nostri diritti ed il nostro lavoro.

Modificato da Betasom
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Concordando con Fly e Betasom, spero che tutte le intenzioni di aggressione fisica o virtuale, tranne che per vie legali, dimostrate dagli altri C.ti (intenzioni che approvo pienamente... sulla carta :s02: ) non portano a nulla...

 

Ci abbassiamo invece al livello di una persona meschina e sfruttatrice, con cui ritengo non valga la pena neanche discutere, lasciando tutto nelle mani di e-Bay...

 

Certo però è che ha fatto una CAROGNAGGINE senza pari... :s06: :s06:

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Beh, non vorrei passare per il bastian contrario: però in casi come questo sono contrario al buonismo.

 

Sono invece pienamente favorevole all'intasamento della mail con orpelli di ogni genere, alla messa all'indice dell'infame prima di cacciarlo con assoluta ignominia. E se dovesse capirami a tiro, due passate di cric sulle ginocchia non gliele eviterei: se qualcuno si fa il cu.. gratis per gli altri, nessuno è autorizzato a ricavare denaro da quel lavoro.

 

Ora, per cortesia, in maniera del tutto privata, qualcuno mi indica il nome dell'infame?

 

QM

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mandate anche a me via PM la  mail della carogna!

un bel bomb mailer non si nega mai in casi del genere...

 

E' molto probabile che la sua mail sia una mail ad hoc per gestire queste cose, semplicemente la guarderà dal sito, senza usare outlook e nel caso glie la intasaste lui seomplicemente ne farebbe un altra ...

 

Da quel che ne so l'unica cosa che conosciamo è l'inidirzzo mail usato su eBay, non conosciamo ne il nome ne il nik che usa sul forum, sempre che sia iscritto a Betasom.

 

Comunicare i suoi dati sulle pagine pubbliche del forum, anche nel caso in cui ne fossimo in possesso, potrebbe costituire, a mio avviso violazione del diritto alla privacy.

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Visitatore Andreas
Sto notando che sono proprio completamente fuori dallo spirito che anima l'attuale Forum di Betasom...

vi chiedo scusa, per il mio non infierire, forse è la vecchiaia...

 

con questo mi faccio da parte... non travolgetemi mentre correte...

 

fly37

 

 

Anche se il comportamento della disgraziata cretura che ha deciso di vendere LM mi lascia stupefatto e disgustato, concordo con le parole di Fly.

 

Spedire dei Virus alla casella email mi sembra eccessivo, così come pensare ad una reazione fisica. In quanto a procedere per vie legali la cosa mi pare abbastanza complicata, in quanto occorre trovare gli estremi per una denuncia. Il MOD è stato presentatoc ome liberamente scaricabile e bisogna capire secondo la legge dove consista la scorrettezza del comportamento del tapino. Lui potrebbe sempre giustificare la richiesta economica come la fornitura di un servizio quale il download e la scrittura su un supporto (CD).

 

In merito a questo occorrerebbe sentire il parere di qualche avvocato, e forse Skival potrebbe darci una visone più tecnica e dettagliata della normativa in questione.

 

L'unica cosa che possiamo fare con certezza è informare eBay della scorrettezza di un suo venditore, e starà poi alla serietà di ebay abbassarne il rating o prendere provvedimenti del caso.

 

Fatto questo io proporrei di considerare la questione chiusa e di goderci le meritate ferie estive che si stanno approssimando.

 

Ma da questa vicenda, che alla fine non ci ha arrecato un danno quantificabile, possiamo trarre un insegnamento che ci aiuterà ad essere più accorti nel futuro per tutelare i nostri diritti ed il nostro lavoro.

 

 

Sagge le parole di questi Comandanti sono.

 

Richiediamo l'abbassamento di rating ad E-bay e l'immediata rimozione dell'offerta in quanto detentori del diritto d'autore.

 

Il Comandante di Flottiglia ed il Responsabile Progetto Lili Marlene dovrebbero provvedere a questo.

 

A.

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Ragazzi capisco la vostra indignazione, e vi confesso anche la mia che del progetto LM sono stato uno dei promotori oltre che autore...

 

ma perché farvi tanto sangue marcio?

perché tanta vendetta?

 

se c'è un modo per evitare che il commercio continui, applichiamolo...

se c'è un modo di far sapere e sputtanare di chi è il "ladro" rendiamolo pubblico...

io personalmente non perderei tempo con una pesona del genere che non vale mezzo soldo di cacio...

 

C'è già tanto odio in giro...  per cose più profonde... non rovinatevi l'estate

 

fly37  del Gruppo Torre di Babele

 

GIUSTO FLY SONO D'ACCORDO CON TE!

magari non credete ke si potrebbe evitare di permettere

il download ai visitatori?

xkè nn riesco a credere ke a fare questo sia stato un c.te

della nostra base...

BUONA CACCIA A TUTTI

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Per quanto anchio sia daccordo con voi, sia per le punizioni corporali che legali, ho paura solo di una cosa......

 

non ce' un copyright sul mod, quindi, anche se la cosa mi disgusta, non so' se ha tutti i torti.

 

Che la cosa sia da stro##i, sono daccordo ma nn so' se e' punibile !!!!

 

Forse ho detto una cavolata. se fosse così, scusatemi ....

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La cosa che mi fa veramente infuriare

come un animale ferito, e che nella mia

ingenuità e nella mia ignoranza, come in quella di tanti altri,

io forse lo avrei anche comprato, fidandomi dell'onestà altrui,

dei controlli inesistenti di e-bay, della deterrenza da questa

esercitata a compiere tali atti di sciacalaggio (deterrenza inesistente).

Perchè non possiamo vivere pensando che l' uomo sia d'aiuto all'uomo?

Per questi 4 str.... di approfittatori o perchè viviamo in un sistema

che è marcio?

E come lo cambiamo questo sistema? Con i tribunali e le leggi fatti per

tenerlo in piedi?

Con le elezioni?

........Per il loro squallore sporco, odioso e brutto

noi non possiamo essere gentili.

Sebbene odio contro l'ingiustizia faccia spaventare qualcuno,

noi non possiamo essere gentili se vogliamo cambiare qualcosa.

:s06: :s02: :s05: :s05: :s08: :s06: :s09:

 

Fly ti voglio bene, sei una bella persona. :s02:

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Scusate ragazzi ma torno a dire che chiunque sia stato, è di una stupidità, unica, come si fà a vendere all'asta una cosa che è gratis per tutti.

Quel "signore" si stà solo approfittando del fatto che non tutti sono a conoscenza, del fatto che LM si può scaricare gratis nel nostro Forum.

A questo punto basta rendere edotta di tutto E-Bay, in forma Uffciale, state tranquilli, che non saranno teneri con il soggetto, e sicuramente provvederano a

cancellare l'offerta, visto che ci sono gli estremi di una truffa.

Mi risulta che E-Bay non tolleri comportamenti del genere, in quanto ne và del suo prestigio.

Ciao

Luciano

 

 

P.S. Marco rischi anche di essere rimborsato da E-Bay, visto che lo hai comperato, come hai detto nel post.

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Visitatore Marco U-571

Beh, caro Luciano, del rimborso non me può fregar de meno, in ogni caso il nostro C.te di Flottiglia è stato messo al corrente dei fatti e stiamo valutando la situazione. Sarete tempestivamente informati nel momento in cui sapremo come agire correttamente.

 

P.S. Sono in possesso di:

- nome;

- cognome;

- via;

- telefono di casa;

 

Devo obbligatoriamente tenerli per me in quanto alc potrebbe usarli in modo improprio, e la vendetta si gusta fredda :s13: :s13: :s13:

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Mi scuso con gli autori di LM,

Io non ho partecipato al lavoro e quindi comprendo di non essere la persona più adatta a dire quello che sto dicendo, perchè non posso forse capire appieno lo sconforto, il senso di tradimento e la tristezza (diventata poi subito dopo rabbia) per il torto subito.

Però devo dire che concordo pienamente con quanto detto da Fly e da Betasom...

Il fatto di reagire così ci abbassa al suo livello, che è veramente molto basso.

 

Spero che si giunga tutti a più miti consigli.

 

Saluti, G.

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Visitatore Marco U-571

Normativa in merito ai diritti d'autore

 

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Commenti agli articoli:

 

2 La copia privata

 

 

 

Tra le maggiori novità normative, introdotte dal decreto legislativo n. 68 del 2003, si ricordano l’autotutela tecnica tramite l’adozione di misure tecnologiche di protezione, le informazioni elettroniche sul regime dei diritti, la copia privata ed il diritto all’equo compenso. In questo breve elaborato ci si soffermerà sul diritto alla copia privata ed all’equo compenso.

 

Il decreto legislativo n. 68 del 2003, infatti, ha indubbiamente il merito di aver eliminato ogni dubbio circa l’esistenza o meno, nel nostro ordinamento giuridico, del diritto alla “copia privata†per il legittimo possessore di un’opera dell’ingegno(10).

 

 

 

2.1 Il diritto alla copia privata

 

Difatti, l’art. 71 sexies della Legge sul diritto d’autore(11) stabilisce che “E’ consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione di cui all’articolo 102 quaterâ€Â(12).

 

Sono, così, venute meno tutte quelle perplessità palesate da una parte della dottrina secondo cui la legge 248 del 2000 (meglio nota come legge antipirateria), avrebbe reso perseguibili, seppure con una sanzione di carattere amministrativo, coloro che realizzavano delle copie, per fini personali, di opere dell’ingegno legalmente acquistate.

 

Le argomentazioni principali poste a fondamento della tesi contraria alla permanenza, nel nostro ordinamento, di norme che tutelano il diritto alla copia privata, sono state sinteticamente rappresentate dalla parlamentare Titti De Simone(13) che, nella seduta del 25 febbraio del 2003 della VII Commissione permanente, ha evidenziato le seguenti perplessità:

 

la copia privata è una copia di sicurezza che i consumatori possono riprodurre per evitare gli effetti negativi derivanti dal deterioramento delle opere originali per le quali si è già provveduto al pagamento del “tributo†alla SIAE(14);

 

l’equo compenso potrebbe aumentare gli introiti della mafia e gli oneri per la pubblica amministrazione che fa sempre maggiore ricorso a supporti vergini per il salvataggio di dati(15);

 

l’equo compenso è stato previsto indipendentemente dalla circostanza che il supporto vergine venga utilizzato per la riproduzione di copie o per il salvataggio di informazioni (personali o non) che non assumono la qualifica di opere dell’ingegno.

 

In relazione a quest’ultima contestazione si è rilevato che il compenso è detto “equo†proprio perché in fase di determinazione dello stesso si è tenuto conto sia delle copie di opere dell’ingegno, protette dalla normativa a tutela del diritto d’autore, che di quelle non protette(16).

 

 

 

2. 2 I limiti del diritto alla copia privata

 

Il diritto alla copia privata non sussiste nel caso in cui le opere dell’ingegno siano state messe a disposizione del pubblico in modo da consentire l’accesso ad ognuno nel luogo e nel momento scelti individualmente quando si tratti di opera protetta da misure tecnologiche di protezione oppure se l’accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali(art. 71 sexies co. 3).

 

La ratio della disposizione è chiara: il legislatore, infatti, non ravvisa l’utilità di effettuare una copia privata nel caso in cui l’opera sia, di per sé, accessibile da parte di tutti.

 

La protezione delle opere dell’ingegno tramite le misure di autotutela tecnologiche non deve costituire un ostacolo ad effettuare una copia privata per coloro che hanno il legittimo possesso dell’opera.

 

Ne deriva che, se per un verso, chi ha acquisito il possesso legittimo non può aggirare le misure di sicurezza per effettuare la copia, per altro verso, il titolare dei diritti - che ha apposto dette misure - deve adottare gli accorgimenti tecnici necessari per consentirgli di effettuare una copia privata ad uso personale.

 

Se la questione dal punto di vista giuridico non si presenta contraddittoria, dal punto di vista tecnico, invece, potrebbe non risultare di agevole definizione.

 

 

 

2.3 Il divieto di riproduzione tramite terzi

 

Un altro aspetto molto interessante previsto dalla disposizione sulla copia privata concerne il divieto di riproduzione dell’opera per fini personali tramite terzi(17).

 

Non sussistono dubbi circa la ravvisabilità del divieto di prestare il prodotto audio, musicale o video al terzo affinché, questi possa farsi una copia, oppure il divieto di effettuare la copia tramite l’uso di servizi di riproduzione, a scopo di lucro(1.

 

Tuttavia, un’operazione ermeneutica di tipo letterale della norma, indurrebbe a ritenere che sussista anche il divieto di registrare l’opera su un supporto tramite amici, magari particolarmente avvezzi all’uso di strumenti informatici, che a titolo gratuito e per mera cortesia procedano, per conto del legittimo acquirente dell’opera dell’ingegno, alla riproduzione alla copia privata.

 

Si ritiene opportuno rilevare che una siffatta interpretazione deve considerarsi eccessivamente rigida e non rispondente alla ratio della norma e va respinta.

 

Art. 27

 

1. L'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 174-bis -

1.Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.".

 

Art. 28

 

1. L'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituto dal seguente:

Art. 174-ter -

1.- Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito,purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171­quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.".

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Si deve comunque distinguere tra sanzioni penali, per coloro che commettono illecite duplicazioni per fini di lucro, e sanzioni amministrative, per chi commette tali fatti per scopi personali.

 

1) SANZIONI PENALI – ART. 171 TER. La sanzione penale prevista dal legislatore per i reati di questo tipo è, per così dire, standard per tutti i fatti indicati: è prevista, infatti, la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da cinque a trenta milioni delle vecchie lire. Questa sanzione si applica a chi si rende responsabile dei seguenti fatti:

• Detenzione per la vendita o la distribuzione, commercio, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione di materiale pirata su qualsiasi supporto non contrassegnato con il bollino SIAE o contrassegnato con bollino contraffatto. Questo fatto era previsto dalla legge anche prima del decreto legislativo 68/2003;

• Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio o detenzione di prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi atti a eludere i sistemi di protezione delle opere tutelate. Questo reato è stato previsto dal decreto legislativo 68/2003, che ha introdotto la lettera f-bis dell’art.171-ter;

• Reato di rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche contenute nelle opere protette (lettera h dell’art.171-ter). Si tratta in questo caso della carta d’identità elettronica dell’opera tutelata che spesso ne individua l’autore e l’editore.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale, sono previste, ancora, sanzioni amministrative pecuniarie di carattere accessorio, spesso applicabili per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

 

2) SANZIONI AMMINISTRATIVE – ART. 174 TER. Per coloro che commettono violazioni del copyright per scopi personali, sono previste sanzioni solo amministrative, cioè “multe†(si parte da 154 euro), ma anche la possibilità che il provvedimento sia pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.

In caso di recidiva, o se il fatto si presenta di particolare gravità, è previsto l’aumento della sanzione sino a 1.032 euro, la confisca di strumenti e materiale, la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su due o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

LEGGE 22 APRILE 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

 

http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#171

 

SEZIONE II

Difese e sanzioni penali.

 

Art. 171

 

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

 

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

 

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.

 

Art. 171-bis

 

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

 

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

 

Art. 171-ter

 

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque per trarne profitto:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102­ quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

 

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

 

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

 

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

 

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

 

Art. 171-quater

 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:

a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;

b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.

 

Art. 171-quinquies

 

1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della` condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita.

 

Art. 171-sexies

 

1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.

 

2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonché dello videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

 

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

 

Art. 171-septies

 

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

 

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

 

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

 

Art. 171-octies

 

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

 

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

 

Art. 171-nonies

 

1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

 

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1.

 

Art. 172

 

Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è dell'ammenda sino a lire diecimila. Con la stessa pena è punito chiunque:

a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183;

b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154;

c) viola le norme degli articoli 175 e 176.

 

Art. 173

 

Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altre leggi.

 

Art. 174

 

Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli articoli 159 e 160.

 

Art. 174-bis

 

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

 

2. 1 proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di. entrata in vigore della presente disposizione;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

 

Art. 174-ter

 

1.Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171­quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un quotidiano a diffusione nazionale.

 

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

 

Art 174-quater

 

1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: a) in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il Fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

 

Art. 174-quinquies

 

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

 

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gi interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

 

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

 

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

 

 

Dai gentili amici del forum di http://www.269ga.it

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Come vi avevo già detto, io frequento moltissimo anche i forum di Train Simulator, ebbene capita a volte di trovare su EBay gli scenari realizzati da noi (anch'io li realizzo) con l'editor interno di TS che poi mettiamo a disposizione della community gratuitamente sui vari siti.

Tutto materiale free quindi, però ci sono sempre gli sciacalli che approfittando del fatto che non tutti frequentano le aste online tipo EBay (ma bisognerebbe controllare sempre le principali come anche QXL) mettono in vendita questo materiale su cd.

La cosa da fare è semplice: dato che Marco ha acquistato l'add on, ha le prove che si tratti del vostro MOD e pertanto con una comunicazione ad EBay può chiedere la rimozione dell'utente che ha venduto l'oggetto.

EBay si ferma a questo; se intendente farla pagare a questo signore che vende una cosa da voi realizzata dovete passare alle vie legali, punto e basta.

Non c'è alternativa.

Saluti a tutti.

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Arrivo in ritardo, e me ne scuso.

 

Non sottovalutate la competenza di Andrea e Beta ma soprattutto la SAGGEZZA di Fly!

 

Non cè bisogno di fare terrorismo nè atti che potrebbero portare la Flottiglia dove nessuno di noi vuole.

 

Adesso, richiedo cortesemente ai S.ri Comandanti di di evitare di dilungarsi ulteriormente su questo argomento.

 

Lasciate che sia il Direttivo a valutare le azioni opportune...

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Post di servizio:

 

Premessa la mia scarsissima familiarità con eBay chiedo dunque il vostro aiuto:

 

Esiste sul regolamento di eBay un passo dove viene specificato che non è ammesso vendere materiale di cui non si ha il possesso o i diritti alla vendita?

 

In caso affermativo potreste copiarmi in questa sede lo stralcio del regolamento in oggetto così da prenderne visione ?

 

Grazie.

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Beta in questo link che ti posto ci sono le regole di E-Bay, sfogliando verso il fondo

a destra troverai come segnalare le infrazioni ai diritti di proprietà intellettuale:

 

http://pages.ebay.it/help/policies/hub.htm...PageName=f:f:IT

 

Buona lettura

Ciao

Luciano

 

P.S. conviene comunque leggere tutto, anche le altre regole e disposizioni, per i venditori. Infrazioni del genere mi sembra che vengano punite, con l'esclusione

perpetua dall'asta.

Modificato da luciano46
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Von sembra che qualcuno, di cui non conosco il nome, abbia scaricato, dal Ns. Sito il Mod Lili' Marlene, (Fatto da Fly, Qm, Marco U571,etc. etc. e distribuito gratuitamente, agli iscritti), lo abbia copiato su CD e messo in vendita su E-Bay.

Marco U571, lo ha comprato per verificare, che fosse proprio il Mod, di Betasom.

E' proprio quello!!!

Puoi immaginare la reazione degli autori, visto che si tratta di un abuso, e di una truffa, portata a danno di quelli che non conoscono il Nostro sito.

Ciao

Luciano

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A dire il vero gli autori non hanno avuto alcuna reazione... (QM e Marco571 non hanno partecipato a questo progetto) gli autori sonoì Keltos, Otto, altri traduttori della prima fase... che sono citati nei crediti, tra cui Palmuzz Pifferone e altri che a mente mi sfugge il nome.... ma il tutto per dire... che la grande reazione, all' ignobile atto, non è avvenuta da parte degli autori... che ringraziano per lo sdegno e la cooperazione dimostrata dal Forum...

 

fly37

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Visitatore U-105 rondinix

Avevo perso di vista questo topic......ma allora cosa è stato fatto a questo?????

Arrestato????Ucciso?????Pestato?????

 

Io concordo su quanto detto da te Gianni ma qui si esagera questa gente va punita legalmente!!!!!

 

Sinceramente da quando partecipo a questo progetto e a TdB....da 1.1.......SONO STATO MOLTO AFFEZIONATO AL MOD....ma quando ho visto questa cosa.....mi sono caduti i co@@ni.

 

io non so che dire........(come già detto in precedenza)

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Ho letto ora i post,

 

ragazzi se volete studio la questione da un punto di vista legale. Se avete nome e cognome gli mandiamo una diffida con richiesta di risarcimento e messa in mora.

Pensate a quantificare un risarcimento giusto intanto.

 

Le normative sul diritto d'autore ci proteggono sotto questo punto di vista.

 

La situazione comunque va studiata, datemi qualche giorno e vi saprò dire tutto.

 

saluti e non vi preoccupate gli facciamo il cu#o ;-)

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E' un colpo veramente basso (deve trattarsi di un "nano", moralmente parlando, s'intende...). Non credevo si potesse arrivare a tanto! Che si prendano tutte le contromisure del caso (se, poi, lo vogliamo espellere da poppa, come uno str@@...: io sono d'accordo). :s06: :s05:

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Se la cosa può interessare il tizio (sempre lo stesso) ci sta provando gusto ed ha messo nuovamente in vendita l'oggetto...

http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...ssPageName=WDVW

Come potete vedere ha rimesso una nuova inserzione un paio di giorni fa.

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