malaparte* Inviato 11 Novembre, 2015 Segnala Share Inviato 11 Novembre, 2015 Ho trovato per caso, leggendo Eritrea 1941 di A.J. Barker un cenno a nave Umbria. Nei primi giorni di Giugno 1940, carica di bombe, detonatori, auto, ecc., si stava recando a Massaua per rifornire la nostra colonia. Il passaggio del Canale di Suez fu lentissimo, perché gli inglesi, sospettando l'imidente entrata in guerra dell'Italia, "traccheggiavano" sperando che al momento della dichiarazione di guerra avrebbero potuto mettere le mani sul prezioso carico. Quiundi controlli, ispezioni, documenti, burocrazia ecc.... Due giorni invece di poche ore! E altro controllo davanti a Port Sudan. Il 10 giugno 1940 il comandante Muiesan, accendendo casualmente la sua radiolina privata, viene a sapere dell'entrata uin guerra, tramite la stazione di Addis Abeba. Fa subito bruciare i documenti importanti e provvede all'autoaffondamento. In due ore la nave sprofonda con tutto il carico, e il relitto, a 29 mt. di profondità al largo di Port Sudan è ora meta di sub. Qui una relazione di immersione e qualche notizia in più: http://www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=6&pg=3722 A proposito dell'immersione: si riporta il ritrovamento di argenteria ecc.. E' "normale" che gli oggetti trovati a bordo e recuperati dai sub diventino automaticamente di loro proprietà? Come sono i regolamenti in proposito? Sono norme internazionali o variano da stato a stato? Perché una profondità così limitata e il fatto che in quel momento a bordo si trovavano anche militari inglesi per un controllo, mi fanno dedurre che le acque dell'affondamento siano di pertinenza sudanese... Anzi, l'ho trovato qui : solo 3,2 miglia http://www.mar-rosso.it/gazzettino/d0_g186/Navi%20Sommerse/Sudan/Umbria Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alfabravo 59* Inviato 11 Novembre, 2015 Segnala Share Inviato 11 Novembre, 2015 A proposito dell'immersione: si riporta il ritrovamento di argenteria ecc.. E' "normale" che gli oggetti trovati a bordo e recuperati dai sub diventino automaticamente di loro proprietà? Come sono i regolamenti in proposito? Sono norme internazionali o variano da stato a stato? Salvo che qualcuno non rivendichi la proprietà del relitto, questo è considerato "res nullius". Attenzione: non basta rivendicare un relitto, ma bisogna aver anche le capacità tecniche e finanziarie per recuperarlo tutto od in parte. In casi particolari (vedi relitto smg SCIRE') lo Stato cui apparteneva la nave può accordarsi con quello nelle cui acquee si trova per dichiararlo monumento nazionale e/o sacrario dei propri caduti. In questo caso è proibito l' asportazione di qualunque oggetto e le immersioni debbono essere appositamente autorizzate. Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danilo43* Inviato 12 Novembre, 2015 Segnala Share Inviato 12 Novembre, 2015 (modificato) A dir il vero un relitto in mare non può essere considerato res nullius: ha sempre e comunque un proprietario. Nel nostro Paese la materia è disciplinata dal Codice della Navigazione, risalente al R.D. 30/3/1942 n° 327 e successive integrazioni e modificazioni. La legislazione internazionale è molto simile, basata comunque su questi princìpi fondamentali. Tutto ciò che affondato in mare, si chiama relitto differenziando comunque l'aeromobile dalla nave o galleggiante). Ai sensi dell'art. 510 C.d.N. (codice della navigazione), chiunque, fortuitamente trova relitti in mare o dal mare rigettati in località del demanio marittimo, entro tre giorni dal ritrovamento deve farne denuncia all'Autorità marittima territorialmente competente.E' da tener presente che l'omessa denuncia di rinvenimento di relitti (siano essi di navi, galleggianti o aeromobilii, nelle zone di rispettiva competenza), viene sanzionato dall'art. 1227 C.d.N. con l'ammenda fino a 103 euro.E' altresì sanzionata l'appropriazione indebita dei relitti (o parti di essi) di aerei o navi, dall'art. 1146 C.d.N. con la reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a 1033,05 euro. Qualora il relitto fosse di natura militare e di altra nazionalità, non appartiene allo Stato Italiano, ma a quello di provenienza. Navi e/o aeromobili militari battenti bandiera estera, presenti in acque territoriali italiane (o in acque internazionali), sono sempre e comunque di proprietà dello stato estero, comprese tutte le loro pertinenze. Navi e/o aeromobili battente bandiera estera commerciale, in acque internazionali, mantengono la sovranità dello stato di bandiera. Modificato 12 Novembre, 2015 da danilo43 Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Totiano* Inviato 19 Gennaio, 2016 Segnala Share Inviato 19 Gennaio, 2016 da un post di Malaspina su FB, il relitto di nave Umbria come si puo vedere oggi Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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