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Ma La Riforma Dei Titoli Professionali è Legale?


Visitatore Marcuzzo

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Visitatore Marcuzzo

Da quando è entrata in vigore la nuova normativa sui titoli professionali marittimi ho sempre avuto il dubbio sulla sua legalità. Mi sono messo così a scartabellare un pò di sentenze e normative varie ed ho tirato fuori questa relazione:

 

Parziale illegittimità sulla nuova normativa di riforma dei titoli professionali marittimi.

 

Chi in epoca precedente aveva conseguito il titolo di CLC (CSLC se aveva un comando superiore a 10 anni) aveva un titolo professionale che restava a vita. Con la nuova normativa è stato abolito tale titolo in virtù del recepimento di una normativa internazionale allo scopo di mettersi al pari con le altre nazioni, classificando il comando in base al tonnellaggio GMT e stabilendo il mantenimento del titolo in base ad un periodo minimo di navigazione effettuata ed alla frequenza dei corsi obbligatori IMO per la categoria di appartenenza. Fin qui tutto normale e, per certi versi, comprensibile, se non fosse che, a mio avviso, non si è dovutamente tenuto conto di chi aveva già conseguito il titolo professionale di CLC.

 

Mi spiego meglio:

Il conseguimento di un titolo professionale è, costituzionalmente parlando, un diritto acquisito in virtù del positivo superamento di un esame di stato, nel caso specifico presso la Direzione Marittima. Il titolo di CLC, in virtù della nuova normativa, ha cessato di fatto il proprio status di diritto acquisito causando a chi non ha i minimi periodi di navigazione un declassamento del proprio titolo di comandante a quello di, per es., 1° ufficiale.

In virtù del diritto acquisito garantito dalla Costituzione, dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea, di Cassazione e TAR, è legale questo declassamento? E' come dire che un individuo laureatosi in medicina non esercita la professione e gli viene tolto il titolo di studio.

 

 

Le sentenze in merito ai diritti quesiti sono le seguenti:

 

1) Corte di Giustizia Comunità Europea – Sentenza del 21/06/2001 nella causa C-219/99

La Corte di Giustizia condanna la Repubblica Italiana al risarcimento di tutte le spese di giudizio per non aver riconosciuto i diritti quesiti degli ex lettori di madre lingua straniera diventati collaboratori linguistici universitari. A seguito di tale provvedimento si è dovuto emanare il Dl. n.2 del 14/01/2004 (G.U. n.11 del 15/01/2004) con il quale si sono assunti, regolarizzando anche l’aspetto contributivo, i suddetti lettori presso le Università di Roma, Pisa, Napoli, Bologna e Milano.

 

2) Cassazione Civile – Sez. Lavoro – Sentenza n.24247 del 21/11/2007

Il Legislatore ha posto il divieto d’imporre requisiti per l’esercizio della professione (nella fattispecie informatore farmaceutico) più rigorosi di quelli preesistenti che rendano più difficile la professione e/o a ledere i diritti quesiti.

 

3) TAR Puglia – Lecce – Sentenza n.2926/07

“…I diritti quesiti devono intendersi quei diritti soggettivi che siano entrati a far parte del patrimonio individuale del lavoratore…” Il senso della decisione amministrativa è che qualsiasi provvedimento successivo all’acquisizione di tali diritti, mirante a limitare gli stessi, dev’essere considerato illegittimo.

 

4) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti . Dir. Gen. Trasporto Marittimo del 17/12/2008

“Oggetto: Direttive in materia di formazione ed addestramento del personale da impiegare a bordo di navi italiane in applicazione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale”.

 

A pag. 4 delle norme transitorie si afferma che: “…l’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti di modifica dei requisiti alle abilitazioni marittimi, i programmi d’esame per il loro conseguimento (D.M. 30/11/2007 e D.D 17/12/2007) non revoca i diritti quesiti di coloro che sono in possesso di un certificato adeguato IMO STCW 78 nella sua versione aggiornata, rilasciato ai sensi del D.M. 05/10/2000 e sue successive modifiche”.

 

Alla luce di quanto sopra esposto ne consegue che tutti i diritti quesiti in merito alle abilitazioni marittime non possono essere revocati e/o limitati da successive normative, le quali potranno valere solo per chi, successivamente alla loro emanazione, intende conseguire il titolo equipollente, risultando, così, illegittime nella parte in cui prevedessero di invalidare i diritti quesiti in precedenza dai detentori del suddetto titolo.

 

 

Secondo voi, specialmente i forensi, ho scritto qlc fesseria???

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Salve,sentite questa ho circa 29 anni solari di navigazione su petroliere e gasiere e avevo l'imo da Direttore di Macchina senza limitazione di potenza,dal 2005 a oggi sono imbarcato qui http://www.betasom.it/forum/index.php?showtopic=28777 .

Un mese fa' ho rinnovato l'imo ,mi è stato riconsegnato da primo ufficiale e devo rifare i corsi di sicurezza perche' secondo loro non ho praticato quelle navi negli ultimi 5 anni.

Avro' dimenticato tutto? :s14:

Ciao.

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