GM Andrea* Posted May 1, 2014 Report Share Posted May 1, 2014 Titolo: .IL PROCESSO PER DIFFAMAZIONE A CARICO DEL PROF. FILIPPO MANCUSO SU QUERELA DELL'AMMIRAGLIO FRANCO MAUGERI - Arringa pronunciata dall'avvocato Mario Totero e la cronaca del processo Autore: Mario ToteroCasa editrice: Tip. Francioni - RomaAnno di edizione: 1949Pagine: 12Dimensioni(cm): 20x15 Reperibilità: difficile V'era un tempo in cui l'oratoria forense era una vera e propria arte tale che non di rado le arringhe dei difensori, specie nell'arengo penale, godevano di autonoma dignità di stampa. Ciò avveniva a maggior ragione quando la causa rivestiva grande interesse nell'opinione pubblica, toccasse essa l'attualità della cronaca o della politica. E' questo il caso del presente fascicoletto, contenente l'arringa dell'avv. Mario Totero nel processo intentato nel 1949 al suo assistito, prof. Filippo Mancuso, direttore dell'Asso di bastoni, a seguito di querela per diffamazione sporta dall'amm. Franco Maugeri. Il testo riporta, in epigrafe, l'atto di querela dell'ammiraglio; l'arringa è perfettamente in linea con le non certo pacate polemiche che, specie in quegli anni, suscitò la figura del querelante. Nonostante lo sfoggio di retorica del difensore, Mancuso fu condannato a 10 mesi di reclusione e 80.000 lire di multa. Propose appello, che fu respinto con una sentenza che però, nella motivazione, conteneva affermazioni non molto gradite al querelante; il quale chiese poi alla procura di proporre ricorso in Cassazione, poi respinto per questioni processuali (ma questi sono sofismi giuridici che non so quanto interessino). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LT Melekhin * Posted May 1, 2014 Report Share Posted May 1, 2014 Motivo della querela, se posso chiedere? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GM Andrea* Posted May 1, 2014 Author Report Share Posted May 1, 2014 Le ripetute affermazioni, ritenute diffamatorie, apparse su Asso di bastoni a seguito della pubblicazione di From the ashes of disgrace Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alfabravo 59* Posted May 2, 2014 Report Share Posted May 2, 2014 ...Propose appello, che fu respinto con una sentenza che però, nella motivazione, conteneva affermazioni non molto gradite al querelante; il quale propose ricorso in Cassazione, respinto per carenza di legittimazione... Quindi, se ho ben capito, per l' Amm. MAUGERI fu una "vittoria di Pirro"... Poi per quel che riguarda il libro "From the ashes..." ecc.ecc. ho già detto il mio parere a proposito della traduzione da te fatta e che molto gentilmente mi hai spedito. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dott.Piergiorgio Posted May 2, 2014 Report Share Posted May 2, 2014 Appro' della traduzione non ufficiale: anche se reputi difficile il poterlo pubblicare, devo restare all' allerta per un eventuale tuo articolo (interessantissimo) su questa vicenda giuridica-Navale ? Sulla dignità della stampa delle arringhe, qui sfondi una porta aperta: chi scrive legge ben volentieri Cicerone (rilettura in corso, considerando che un leader-avvocato del cdx (i moderni optimates) pare destinato ad un destino non dissimile...) Saluti, dott. Piergiorgio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GM Andrea* Posted May 2, 2014 Author Report Share Posted May 2, 2014 Quindi, se ho ben capito, per l' Amm. MAUGERI fu una "vittoria di Pirro"... Vedo di riassumere (senza dilungarmi in un articolo come negli auspici di Piergiorgio ) Maugeri sporse querela contro Mancuso lamentando di essere stato accusato ingiustamente di due fatti specifici: 1) avere tradito 2) averlo fatto per lucro. In querela concesse però a Mancuso l'exceptio veritatis. Tradotto in italiano, l'art. 596 codice penale stabilisce che il colpevole di ingiuria o diffamazione non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, tale prova è consentita in alcuni casi, fra i quali, appunto, quando il querelante (come Maugeri) domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito. In tal caso, si badi, il delitto non è escluso se i modi usati (es. termini offensivi) non rendano di per se stessi applicabili le norme su ingiuria e diffamazione. Quindi, Mancuso ebbe la possibilità, per essere assolto, di provare i due fatti di cui accusava Maugeri (tradimento e fine di lucro). Il tribunale non ritenne raggiunta la prova, e lo condannò. In appello la sentenza fu confermata. Ovviamente procura e parte civile (Maugeri), dopo la lettura del dispositivo, non avevano interesse a proporre ricorso in Cassazione. Mancuso invece sì, e lo fece, salvo poi rinunciare. Sennonchè quando a procura e parte civile giunsero le carte del ricorso di Mancuso, contenenti anche la motivazione (non letta in udienza), fecero un salto sulla sedia (soprattutto Maugeri). La Corte d'Appello infatti confermò la condanna di Mancuso soltanto perchè riteneva non provata la finalità del lucro, mentre invece ritenne pienamente provato il tradimento. Tale parte della motivazione, fondata essenzialmente sulla famosa decorazione statunitense dell'ammiraglio, viene sovente richiamata in quanto, essendo passata in giudicato, costituirebbe un accertamento giudiziale del famoso "tradimento". Il che farà felici taluni, meno felici altri, perfettamente indifferenti chi ritiene (come me, sommessamente) che quanto scritto in una sentenza non è certo la verità storica ma solo un ragionamento, non più contestabile sul piano processuale, ma criticabile in eterno nel libero dibattito. Morale, Maugeri si trovò nella spiacevolissima situazione di avere sì "vinto" la causa, ma con una sentenza d'appello che gli dà esplicitamente del traditore e condanna Mancuso "solo" per non avere provato che il movente fu il lucro. A questo punto la procura generale (Maugeri non poteva) propose ricorso in Cassazione, lamentando l'inesistenza e/o l'abnormità della sentenza. La Cassazione si pronunciò con una lunga sentenza che analizza nel dettaglio questioni giuridico invero complesse se non pizzose, concludendo che in ogni caso il ricorso della procura era stato proposto dopo il termine perentorio di legge, ed era quindi da dichiararsi inammissibile. La sentenza della Corte d'Appello passò così in giudicato per la gioia del pur condannato Mancuso. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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