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La Navigazione Effettuata Da Stagista O Tirocinante Di Istituti Di Istruzione Nautica è Equiparata Alla Navigazione Effettuata Da Allievo Ufficiale


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Guest Marcuzzo
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Fonte: Marittimi Pozzallo

 

La navigazione effettuata da stagista o tirocinante di istituti di istruzione nautica deve essere equiparata alla navigazione effettuata da allievo ufficiale.

Concorre al raggiungimento dei mesi di navigazione necessari per l'ammissione all'esame di Ufficiale di navigazione.

 

Ministero dette Infrastrutture e dei Trasporti

Comando generale del Corpo delle capitanerie di portoReparto VI

Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP Titolario: 06.05.04

 

 

Argomento: Decreto Ministeriale 30.11.2007 "Qualifiche ed abilitazioni professionali per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti nella Gente di mare" - Conseguimento dell'abilitazione professionale marittima di "Ufficiale di navigazione".

 

Per opportuna conoscenza si trasmette in allegato la circolare titolo: personale marittimo - serie: certificati e abilitazioni - n. 002 relativa alla possibilità, da parte degli studenti, di utilizzare i periodi di navigazione effettuati durante gli stages a bordo per il conseguimento dell'abilitazione di Ufficiale di navigazione.

Con l'occasione si ricorda che prima dell'imbarco, agli studenti allievi nautici stagisti, Codesto Ateneo dovrà rilasciare il libretto di addestramento di cui all'art. 4 del decreto in oggetto.

 

Argomento : Conseguimento del certificato di abilitazione di Ufficiale di navigazione e di Ufficiale di macchina - Decreto ministeriale 30.11.07.

 

 

1. Come è noto, il decreto in argomento ha introdotto ie nuove qualifiche ed abilitazioni per il settore coperta e macchina per gli iscritti alla gente di mare ed i requisiti necessari per ottenere le relative certificazioni. Per le qualifiche di Ufficiale di navigazione ovvero di Ufficiale di macchina, tra li requisiti richiesti il decreto citato prevede "l'aver effettuato 12 mesi di navigazione in attività di addestramento sui compili e sulle mansioni dell'ufficiale di navigazione/macchina di cui alla sezione A-J1/1 ovvero A-lll/1 del Codice STCW a livello operativo. Tale addestramento dovrà risultare dal libretto di addestramento di cui all'articoli 3 comma 4". La normativa precedente, contenuta nell'articolo 250 (Aspiratnte c.i.c.) e nell art. 267 (Aspirante c.m.) del Regolamento per la Navigazione Marittima, prevedeva, relativamente ai requisito della navigazione, un periodo di 18 mesi di navigazione di coperta dei quaii almeno sei come allievo, ovvero 18 mesi di navigazione come addetto al servizio di macchina.

2. Le nuove disposizioni hanno generato un dubbio interpretativo relativamente al requisito della navigazione per gli Ufficiali di navigazione/macchina. Infatti non è precisato se la "navigazione in attività di addestramento debba essere effettuata esclusivamente con la qualifica di Allievo oppure anche con altre qualifiche (es. Mozzo o Allievo nautico). Tuttavia l'articolo 2 comma 4 del Decreto in parola prevede che il libretto di addestramento, su cui deve essere riportato l’addestramento , sia rilasciato dalla compagnia di navigazione all'allievo ufficiale di coperta al momento dell'imbarco, in tal modo legando il possesso del libretto dì addestramento alla predetta qualifica. Al riguardo, si ritiene che il discriminante introdotta dalla norma attenga all'attività di addestramento che deve essere svolta durante il periodo di navigazione sui compiti e sulle mansioni dell'ufficiale di navigazione/macchina più che alla qualifica con la quale tate navigazione avviene.

 

Pertanto, anche la navigazione effettuata da stagista o tirocinante di istituti di istruzione nautica risponde a questo requisito di "formazione" che la norma ha introdotto e deve, quindi, essere equiparata alla navigazione effettuata dall'allievo ufficiale, prevedendo che il rilascio del libretto di addestramento avvenga a cura degli istituti di formazione in luogo delle compagnie di navigazione. Ciò anche al fine di non vanificare gli sforzi compiuti da quegli istituti di formazione che hanno concluso accordi con le compagnie di navigazione per imbarcare i corsisti in attività addestrativa per brevi periodi nell’anno in modo da conseguire il previsto periodo dei dodici mesi di navigazione.

 

Analoghe considerazioni sono state già espresse nella lettera circoiare n°413/6321 in data 09 luglio 1997 dalla Direzione Generale dei lavoro marittimo e portuale, allegata in copia, relativamente al riconoscimento della navigazione effettuata in stages formativi, come valida per il computo dei sei mesi di navigazione in qualità di Allievo c.l.c. allora richiesti per l'ammissione agii esami.

Viceversa, la navigazione svolta con qualifiche "in tabella" (es. mozzo) non può essere considerata utile in quanto trattasi di personale destinato a svolgere una attività lavorativa a bordo e non unicamente addestrativa come richiesto dalla norma.Si ringrazia il Prof. Mario VULTAGGIO Università degli Studi di Napoli

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