Guest Marcuzzo Posted November 3, 2008 Report Posted November 3, 2008 (edited) “TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI: NON SI DOVREBBERO APPLICARE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE!! Secondo il Codice della Navigazione da Diporto potrebbe essere sufficiente l’iscrizione alla Gente di Mare per imbarcare su imbarcazioni da diporto concesse in locazione. Ecco un argomento di grande attualità e di grande interesse per molte Società Armatrici che utilizzano unità da diporto a vela mediante contratti di locazione e che ricevono richiesta da parte di alcuni loro Clienti di trovar loro uno “Skipper”.Stiamo parlando del “Contratto di locazione con Skipper” per imbarcazioni da diporto. Si può utilizzare? Che titoli sarebbero richiesti per lo “Skipper”? Chi dovrebbe assumerlo? Domande che fino ad oggi non hanno trovato risposta, o forse alle quali non si è voluto rispondere chiaramente. Una confusione “strumentale”, forse alimentata da chi vorrebbe trarre indirettamente vantaggio per incrementare il numero di “iscritti titolati”. Un sospetto alimentato recentemente, allorquando il Collegio Nazionale Capitani di Lungo Corso e di Macchina ha deciso di “aprirsi” al settore diporto instaurando un sospetto rapporto di collaborazione con l’editore del sito web “Yachts.it”. Che forse sta cercando un modo per sfruttare la recente riforma del Collocamento della Gente di Mare e diventare un “neo-capitalista”.. La risposta al problema esiste e non sembra tanto nascosta. Anzi è decisamente palese, perchè contenuta nel testo del Nuovo Codice della Navigazione da Diporto. Ecco che cosa stabiliscono al riguardo gli artt. 36 e 37 del D. Leg.vo n. 171/2005 sui Servizi di bordo, di seguito riportati integralmente: Art. 36 - Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto. 1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina. 2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna. 3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. 4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della patente nautica, non é riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione. Art. 37 - Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attività di noleggio. Avete letto tali articoli? Vi siete accorti che i “Titoli professionali” previsti dal Decreto n. 121/2005, in base all’art.1, si applicano solo al personale imbarcato sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto impiegate in attività di noleggio, sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche ed al personale che svolge attività lavorativa sulle navi da diporto? Vi siete accorti che mettendo in relazione il 1° ed il 4° comma dell’art. 36 del D. Leg.vo n. 171/2005 sopra citato, il Conduttore di imbarcazioni da diporto (cioè colui che, in base all’art. 42, 2° comma, del D. Leg.vo n. 171/2005: “con l’unità da diporto locata esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi”) può far svolgere “servizi di bordo” a personale appartenente alla gente di mare o della navigazione interna? In altre parole, qualsiasi Conduttore che abbia preso in locazione un’imbarcazione da diporto (cioè un’unità da diporto di lunghezza compresa tra 10 e 24 metri) può far svolgere “servizi di bordo”, dietro corrispettivo, al personale iscritto alla Gente di Mare. In sostanza, si dedurrebbe che per le imbarcazioni da diporto utlizzate mediante contratti di locazione: - la persona imbarcata in qualità di “Skipper” dal Conduttore dovrebbe semplicemente essere iscritta alla Gente di Mare e possedere la patente nautica. - ogni altra persona imbarcata dal Conduttore per svolgere altri servizi di bordo (es. Hostess, Marinaio, Cuoco) dovrebbe essere semplicemente iscritta alla Gente di Mare. - il rapporto di lavoro verrebbe instaurato direttamente tra Conduttore ed il dipendente, rimanendo il Conduttore comunque responsabile nei confronti della Società Armatrice dell’esercizio della navigazione che svolgerà con l’unità locata. Chissà se il Ministero dei Trasporti confermerà questa evidente interpretazione, emanando apposita circolare esplicativa prima dell’inizio della stagione estiva.. Tratto da Yachtslife Edited November 3, 2008 by Marcuzzo Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.