Alfabravo 59* Inviato 2 Luglio, 2019 Segnala Share Inviato 2 Luglio, 2019 In merito alla ben nota vicenda della SEA WATCH 3 una delle accuse mosse alla bella Karola è quella di aver disobbedito agli ordini di una "NAVE DA GUERRA". Alcuni obiettano che non si tratta di nave da guerra, ma più semplicemente di "NAVE MILITARE" e quindi il reato sembrerebbe minore. Personalmente ritengo la diatriba un ennesimo "bizantinismo italico". A mio parere, dato che in ogni caso i due tipi d' imbarcazioni sono armate con Personale Militare, tale distinzione non dovrebbe sussistere. Il fatto poi che la G.di F. disponga di una vasta gamma di mezzi navali, di cui alcuni possono considerarsi "Navi da Guerra" per via del maggior calibro delle proprie armi, è una faccenda più tecnica che giuridica. Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Totiano* Inviato 2 Luglio, 2019 Segnala Share Inviato 2 Luglio, 2019 E' la stessa distizione tra Forza Armata e Corpo Armato dello Stato, ma se ben ricordo vedette della Finanza affondarono perfino un sommergibile durante l'ultima guerra. A prescindere, parliamo di una intimazione fatta da un rappresentato dei uno Stato Sovrano. In genere io mi fermo quando vedo la paletta dei Carabinieri ecc.... Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimiliano Naressi * Inviato 7 Luglio, 2019 Segnala Share Inviato 7 Luglio, 2019 Le navi della Guardia di Finanza sono militari: http://www.ilgiornale.it/news/cronache/ecco-carte-che-smentiscono-decisioni-giudice-su-carola-1721436.html?fbclid=IwAR1XcoLP8iwjeFxlYNk0qSL87zWuA0xAINl5kkFaxRseZ_CkFiHSJM7bXkQ Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Iscandar Inviato 7 Luglio, 2019 Segnala Share Inviato 7 Luglio, 2019 Secondo la convenzione di montego bay no, Articolo 29 Definizione di nave da guerra Ai fini della presente Convenzione, per "nave da guerra" si intende una nave che appartenga alle Forze Armate di uno Stato, che porti i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità e sia posta sotto il comando di un Ufficiale di Marina al servizio dello stato e iscritto nell'apposito ruolo degli Ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare. http://www.ibneditore.it/wp-content/uploads/_mat_online/DirittoMarittimo/Convenzione_Diritti1982.pdf Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
madmike Inviato 7 Luglio, 2019 Segnala Share Inviato 7 Luglio, 2019 (modificato) vero. E infatti la stessa sentenza (riportata malissimo dal Giornale) lo chiarisce: Andiamo allora ad analizzarla. In quel pronunciamento, in realtà la Corte ribadì "il carattere militare" delle Fiamme Gialle. E nel precisare la sua decisione sottolineò quattro punti fondamentali: 1) che "le unità navali in dotazione della Guardia di Finanza sono qualificate navi militari, iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato"; 2) che "battono 'bandiera da guerra' e sono assimiliate a quelle della Marina militare"; 3) che sono "considerate navi militare agli effetti della legge penale militare"; 4) che "quando operano fuori dalle acque territoriali ovvero in porti esteri ove non vi sia un'autorità consolare esercitano le funzioni di polizia proprie delle 'navi da guerra' e nei loro confronti sono applicabili gli articoli 1099 e 1100 del codice di navigazione". Il punto chiave è il 4°. E che l'articolo sia scritto coi piedi (o meglio, per dimostrare una tesi) lo dice anche il rimando all'art.200 del codice della navigazione: Articolo 200 - Polizia esercitata dalle navi da guerra. In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un'autorità consolare, la polizia sulle navi mercantili naZiOnali è esercitata dalle navi da guerra italiane.A tal Fine, i cOmandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi Genere, nonché procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarità possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel porto estero più vicino in cui risieda un'autorità consolare.Nei porti ove risiede un'autorità consolare le navi da guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei comma precedenti, su richiesta dell'autorità medesima. Modificato 7 Luglio, 2019 da madmike Citare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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